Art. 3
(Soggetti attuatori)
1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
1 bis. La richiesta di concessione di suolo pubblico per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES e in base a quanto previsto dalla
legge 150/1992 .
1 ter. L'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1 bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017