Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Art. 26
 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
1. Chiunque sia detentore di un cane č tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalitā riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
4. Le modalitā per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5 Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera f), L. R. 5/2015
7 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera g), L. R. 5/2015