Art. 22
(Censimento delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione č data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.
3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.