Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Art. 21
 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
7 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
9 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015