Art. 15
(Registro di carico e scarico)
1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attivitą di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalitą stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalitą degli acquirenti o destinatari.