Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Art. 13
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.