(Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della
legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.