Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalitą pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.
2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.
2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attivitą di carattere culturale e formativo aventi come finalitą l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 3/2024