﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conferenza regionale per l'energia)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.</p></p></body></html>