Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 47 bis

(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)

(1)

1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).

(2)(3)

2 bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

(4)(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.