Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 41

(Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti)

1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;

c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;

e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;

f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;

g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.

(1)(3)

2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:

a) l'impianto esistente che, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g);

b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;

c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.

(2)(4)(5)

Note:

Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2013

Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2013

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 19/2015

Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 19/2015