﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sospensione dell'esercizio dell'impianto)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'attività dell'impianto può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La sospensione dell'attività dell'impianto è preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività: la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La sospensione non può eccedere i sei mesi, decorsi i quali può essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'attività dell'impianto è sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attività in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformità da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, è diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.</p></p></body></html>