Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 14

(Procedimento)

(1)(2)

1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

2. Nei casi in cui l’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 , contestualmente alla presentazione dell’istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.

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3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.

4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione è rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresì, la convocazione della conferenza interna di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.

5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000. In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.

6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilità; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.

7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

8. Il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si svolge secondo quanto previsto al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003, compatibilmente con quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell’articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell’articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l’autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

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10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui è necessaria la titolarità delle aree ai sensi dell'articolo 13.

11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonché, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere è integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformità urbanistica è richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.

12. Per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformità e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all’allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l’autorizzazione unica.

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13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'articolo 12, comma 2. Si applica l'articolo 22 ter, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che "dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo" e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica "sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato".

Dichiarata inoltre, con la medesima sentenza della Corte costituzionale n. 298/2013, l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi, e del comma 9, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale.

Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

Parole aggiunte al comma 9 da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Parole sostituite al comma 12 da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022