Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
CAPO I
 ABROGAZIONI E NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate:

a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);
b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);
c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");
d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
g) il comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e il relativo piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres;
i) i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale); i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze presentate in vigenza dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2008, concludono il proprio iter di approvazione ai sensi di quanto in esso disposto;
j)
la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 13, comma 1, che viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54
 (Norme finali)
1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1 gennaio 2014.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 9/2018
Art. 57
 (Norme urgenti)
3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 18, lettera c), L. R. 27/2012
3 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.