Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
CAPO II
 IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE
Art. 35
 (Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)
1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.
2. L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.
3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:
a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;
c) gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;
d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;
f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;
g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.
6. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.
8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.
10. Non è mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.
11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacità minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.
12. La capacità di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.
14. Le attività di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 7 da art. 191, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 1, L. R. 21/2013
3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della presente L.R. 19/2012.
4 Comma 7 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
5 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
6 Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 12/2018
7 Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 10, lettera c), L. R. 12/2018
8 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 36
 (Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.
2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprietà, ovvero della disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.
Art. 37
 (Modifiche degli impianti esistenti)
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2013
2 Comma 6 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015
3 Comma 7 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015
Art. 40
 (Disciplina urbanistica)
1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.
Art. 41
 (Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti)
1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2013
3 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2013
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 19/2015
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 19/2015
Art. 42
 (Impianti incompatibili e inidonei)
1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.
4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.
5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.
7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 1, L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 43
 (Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 12/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 12/2013
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2014
4 Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
5 Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera g), L. R. 19/2015
Art. 45
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 3), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole soppresse al comma 17 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 4), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 18 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 5), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12 Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13 Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
14 Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
15 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
16 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
18 Comma 15 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
19 Comma 16 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 46
 (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)
1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all'articolo 3 della legge regionale 14/2011, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
Art. 47 bis
1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.
2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 2 bis sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.