Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 7
 (Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali)
1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.
4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.