Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 54
 (Norme finali)
1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitą produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1 gennaio 2014.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 9/2018