Art. 45
(Collaudo degli impianti)
1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.
2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.
17. Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che è documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
18. L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del collaudo comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 3), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole soppresse al comma 17 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 4), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 18 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 5), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12 Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13 Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
14 Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
15 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
16 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
18 Comma 15 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
19 Comma 16 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.