Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 35
 (Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)
1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.
2. L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.
3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:
a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;
c) gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;
d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;
f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;
g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.
6. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.
8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.
10. Non è mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.
11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacità minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.
12. La capacità di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.
14. Le attività di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 7 da art. 191, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 1, L. R. 21/2013
3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della presente L.R. 19/2012.
4 Comma 7 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
5 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
6 Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 12/2018
7 Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 10, lettera c), L. R. 12/2018
8 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.