2.
Spetta ai Comuni il rilascio di:
a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.
3.
Ai Comuni competono inoltre:
a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolaritą dell'autorizzazione relativa agli impianti;
c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilitą territoriale e di inidoneitą tecnica;
h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.