Art. 20
(Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)
2. Nei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso č condizione di procedibilitā dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 13.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera s), L. R. 11/2015
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016
3 Comma 1 abrogato da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
4 Comma 2 sostituito da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025