Art. 20
(Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)
1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico č rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del
regio decreto 1775/1933, emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso č condizione di procedibilitā dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera s), L. R. 11/2015
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016