Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

BENI DEMANIALI

Art. 66

(Trasferimento al demanio comunale del mercato ittico di Marano Lagunare)

1. I beni immobili costituenti il mercato ittico siti sull'lsola del Dossat in Comune di Marano Lagunare sono trasferiti a titolo gratuito al demanio comunale del Comune di Marano Lagunare ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

2. I beni di cui al comma 1 sono individuati dalla Regione con apposito verbale di consegna entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono acquisiti dal Comune di Marano Lagunare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della consegna.

3. Gli oneri relativi alla procedura di trasferimento, nonché ogni altro onere conseguente alla gestione dei beni trasferiti, sono posti ad esclusivo carico del Comune.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2012)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale) le parole <<anche in deroga alla disciplina in materia di uso dei beni pubblici>> sono soppresse.

CAPO II

INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE

Art. 68

(Conferma dei contributi concessi dalla legge regionale 40/1990)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche) e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previo accertamento della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, nonché della sussistenza della pubblica utilità del medesimo.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 40/1990 presentano, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, corredata di una dichiarazione attestante la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento nonché la sussistenza della pubblica utilità del medesimo. Ferma restando la disciplina in materia di procedimenti espropriativi, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in ventiquattro mesi per l'inizio e in trentasei mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del decreto di conferma del contributo.

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 210, comma 1, L. R. 26/2012