Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

CAPO I

GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

Art. 52

(Scioglimento di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa)

1. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attività e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, ad impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) nomina di un solo liquidatore;

b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione commissariale;

d) salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 53

(Procedura di liquidazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale. A tal fine nell'ambito della Direzione è istituito un nuovo Servizio.

2. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.

3. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio.

Art. 54

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 31 del 31 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Articolo abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 3/2014

Art. 55

(Norma finanziaria)

1. La Regione, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, con successivo provvedimento legislativo provvede alla quantificazione degli oneri di cui agli articoli 53 e 54 a carico del bilancio regionale e alla loro imputazione, nella misura massima delle risorse già stanziate a favore di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Art. 56

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data del subentro dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi da 1 a 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

b) i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

c) i commi 9 e 10 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

d) il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008));

e) i commi 16 e 17 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

f) i commi da 10 a 14 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

g) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);

h) il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).