Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

CAPO I

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 9

(Trasferimento di funzioni delegate)

1. Per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).

2. Per le finalità di cui al comma 1, al capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 42, le parole <<alle Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Unione Regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia>>;

b) al comma 1 dell'articolo 42, le parole <<A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG)>>;

c) al comma 2 dell'articolo 42, le parole <<ciascuna Camera di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unioncamere FVG>>;

d) al comma 3 dell'articolo 42, le parole <<Le Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unioncamere FVG>>;

e) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

<<Art. 43

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:

a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di Unioncamere FVG e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.

3. Le direttive di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'Amministrazione regionale provvede altresì alla ricognizione, alla revisione e alla semplificazione dei procedimenti contributivi degli incentivi relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, anche al fine di introdurvi, ove compatibile con la natura e le finalità dei singoli strumenti, procedure e criteri valutativi.>>;

f) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

<<Art. 44

(Fondo per gli incentivi alle imprese)

1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.

3. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).>>;

g) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

<<Art. 45

(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. A titolo di rimborso delle spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare del contributo concesso.>>.

3. I procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012 relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG sono definiti a cura delle Camere di commercio.

4. Rimane attribuita alle Camere di commercio la delega sulla gestione dei soli interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013 ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 31, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

5. Fino al 31 dicembre 2012 resta in vigore il capo V della legge regionale 4/2005 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal comma 2 agli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 4/2005.

6. Le somme revenienti alle Camere di commercio in relazione a rientri e recuperi di incentivi dalle stesse erogati conseguenti a revoche e rideterminazioni sono fatte rientrare nel bilancio dell'Amministrazione regionale.

7. All'articolo 2, comma 61, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/2011, le parole <<in sede di riparto annuale tra le Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia>> e le parole <<con il riparto annuale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con l'assegnazione annuale>>.