Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
CAPO II
STAZIONI FORESTALI
Art. 8
(Ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia)
1. L'Amministrazione regionale al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalità delle attività assicurate sul territorio dalle stazioni forestali operanti nell'ambito della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento agli ambiti già di competenza delle stazioni forestali di Claut e di Resia soppresse a decorrere dall'1 novembre 2011, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai necessari adempimenti organizzativi finalizzati alla ricostituzione delle predette stazioni.
1 bis.
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 27/2014
2 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 9/2019