Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE RURALI E FORESTALI

CAPO I

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Rideterminazione dei comprensori di bonifica)

1. Al fine di intervenire nei territori carsici della provincia di Gorizia e di Trieste che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico già in parte di competenza del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, l'area della provincia di Trieste (Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia) e l'intero territorio dei Comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari sono inseriti nel comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura Isontina.

2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.>>;

b) il comma 6 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.>>;

c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

(Gestione dei servizi comuni)

1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività:

a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;

b) esazione dei tributi consortili;

c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;

e) gestione del catasto consortile;

f) gestione delle procedure espropriative;

g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;

h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T);

i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;

j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;

k) acquisti di beni, forniture e servizi;

l) progettazione di grandi opere;

m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;

n) gestione dei rifiuti;

o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.>>;

d) dopo l'articolo 28 ante è inserito il seguente:

<<Art. 28 ante bis

(Rideterminazione delle scadenze elettorali)

1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee dei consorziati di tutti i Consorzi sono indette dall'Associazione contemporaneamente nel 2014, in concomitanza con una delle consultazioni elettorali successive all'1 gennaio 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2014. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.>>.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i tempi per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge regionale 28/2002 come introdotto dal comma 1, lettera c).

CAPO II

STAZIONI FORESTALI

Art. 8

(Ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia)

1. L'Amministrazione regionale al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalità delle attività assicurate sul territorio dalle stazioni forestali operanti nell'ambito della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento agli ambiti già di competenza delle stazioni forestali di Claut e di Resia soppresse a decorrere dall'1 novembre 2011, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai necessari adempimenti organizzativi finalizzati alla ricostituzione delle predette stazioni.

1 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 27/2014

Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 9/2019