Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 63
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 17/2009)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2009, dopo le parole <<motoristiche e ciclistiche>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni,>>.