Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

Art. 10

(Aumento di capitale una tantum)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata attraverso fondi del proprio bilancio e anche utilizzando i proventi dei canoni derivanti dall'affitto dei terreni di proprietà regionale ad essa attribuiti in gestione a effettuare un aumento di capitale una tantum della società Ersagricola - Società agricola per azioni, partecipata dalla stessa Agenzia in misura totalitaria, fino alla ricostituzione del capitale minimo previsto dal codice civile per la forma societaria in essere, a fronte di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato all'equilibrio economico-finanziario della società. A tal fine, l'ERSA opera ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).