Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
TITOLO IV
 INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
CAPO I
 AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
Art. 14
 (Soppressione)
1.
L'Agenzia regionale del lavoro, istituita con il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di seguito denominata Agenzia, è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013.

2. Dall'1 gennaio 2013 il Direttore dell'Agenzia cessa dall'incarico.
Art. 15
 (Procedura di liquidazione)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attività in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 è scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennità di carica o compenso.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 138, lettera a), L. R. 27/2012
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 138, lettera b), L. R. 27/2012
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 138, lettera c), L. R. 27/2012
Art. 16
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale regionale in servizio presso l'Agenzia alla data del 31 dicembre 2012 viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Il personale dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, è trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2013, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle corrispondenti categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
4. Allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni esercitate dall'Agenzia, il Servizio di cui all'articolo 15, comma 4, della Direzione centrale competente in materia di lavoro può utilizzare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, le liste di accreditamento istituite ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1704, approvate dall'Agenzia e in vigore al 31 dicembre 2012.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 622.366,16 euro suddivisa in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBIcapitolo20132014
11.3.1.11853550167.714,62167.714,62
11.3.1.118535617.722,007.722,00
11.3.1.11853562300,00300,00
11.3.1.1185355146.175,5946.175,59
11.3.1.118535524.991,044.991,04
11.3.1.11853553961,09961,09
11.3.1.1185967058.865,8458.865,84
11.3.1.1184965018.862,5418.862,54
11.3.1.503396455.590,365.590,36
totale 311.183,08311.183,08


6. All'onere complessivo di 622.366,16 euro, suddiviso in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
7. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è iscritto lo stanziamento complessivo di 165.842,62 euro, suddiviso in ragione di 82.921,31 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI/Ecapitolo20132014
6.1.204178058.784,5458.784,54
6.1.204178024.136,7724.136,77

UBI/Scapitolo20132014
12.2.4.3480988058.784,5458.784,54
12.2.4.3480988124.136,7724.136,77.


Art. 17
 (Modifiche alle leggi regionali 7/2005, 11/2009 e 16/2010)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti modifiche alla normativa regionale:
a)
l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) è sostituito dal seguente:

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:

c)   ( ABROGATA )
2.
Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e dall'articolo 5 della legge regionale 7/2005, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 577.633,84 euro suddivisa in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per l'attuazione delle funzioni già svolte dalla soppressa Agenzia del lavoro".

3. All'onere complessivo di 577.633,84 euro, suddiviso in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 16/2010.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:

b)
i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) sono abrogati;

d)
al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché>> sono soppresse;

Note:
1 Numero 9) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 47, L.R. 18/2005.
2 Numero 10) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
3 Numero 11) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
4 Numero 12) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
5 Numero 13) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020