Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
CAPO IV
 CONFIDI
Art. 12
 (Interventi per favorire l'aggregazione)
2. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 6905 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Conferimenti ai Confidi per gli oneri relativi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale>>.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8020 del medesimo stato di previsione della spesa.