Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER
Art. 2
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.
Note:
1 Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate all'art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Per i principi base e l'avvio del processo di riorganizzazione istituzionale delle ATER si veda la L.R. 20/2013, con la quale si è disposta, fra l'altro, l'abrogazione dell'art. 9, commi da 74 a 111, della L.R. 27/2012.
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 3
1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, è nominato un Commissario straordinario unico per le cinque ATER, incaricato di attuare il processo di riordino e di razionalizzazione, garantendo comunque il perseguimento senza interruzioni delle finalità di pubblico interesse attualmente in capo alle ATER.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i relativi Presidenti.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai relativi Presidenti delle ATER.
4. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale, è affidato a soggetti in possesso di qualifica dirigenziale ed equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o della Regione.
5. L'incarico di Commissario straordinario ha termine il 31 dicembre 2012 o anticipatamente con la nomina dei nuovi organi delle ATER da parte della Giunta regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 4
1. Il Commissario straordinario predispone, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, quanto necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle ATER, nel rispetto dei principi e degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione del bilancio e del piano finanziario, stabilisce le linee di indirizzo generale e prefigura gli obiettivi pluriennali delle ATER, definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare sino alla nomina dei nuovi organi ATER.
4. Il Commissario straordinario può delegare compiti e funzioni a uno o più Vicecommissari dallo stesso nominati tra i dirigenti in servizio presso le ATER.
5. Il compenso mensile attribuito al Commissario straordinario e ai Vicecommissari è stabilito dalla Giunta regionale e fa carico ai bilanci delle ATER in relazione alle funzioni e attività esercitate.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 5
1. Il Commissario straordinario è posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia edilizia al quale relaziona periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento delle attività di commissariamento.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.