Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 9
 (Trasferimento di funzioni delegate)
1. Per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).
2. Per le finalità di cui al comma 1, al capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
3. I procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012 relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG sono definiti a cura delle Camere di commercio.
5. Fino al 31 dicembre 2012 resta in vigore il capo V della legge regionale 4/2005 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal comma 2 agli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 4/2005.
6. Le somme revenienti alle Camere di commercio in relazione a rientri e recuperi di incentivi dalle stesse erogati conseguenti a revoche e rideterminazioni sono fatte rientrare nel bilancio dell'Amministrazione regionale.