Art. 8
(Ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia)
1.
L'Amministrazione regionale al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalitą delle attivitą assicurate sul territorio dalle stazioni forestali operanti nell'ambito della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento agli ambiti gią di competenza delle stazioni forestali di Claut e di Resia soppresse a decorrere dall'1 novembre 2011, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai necessari adempimenti organizzativi finalizzati alla ricostituzione delle predette stazioni.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
2 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 9/2019