Art. 6
(Definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento)
1. La Giunta regionale, nella definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento di cui all'articolo 2, prevede, in un ottica di salvaguardia del patrimonio immobiliare ATER dei rispettivi territori, il mantenimento dei proventi ricavabili da alienazioni immobiliari all'interno del patrimonio immobiliare dell'area stessa, con la salvaguardia dei vincoli d'uso, di destinazione esclusiva, per interventi di edilizia popolare, in forma di acquisto, manutenzione e conservazione degli stessi.
2. La Giunta regionale prevede altresė la definizione dei piani di vendita sulla base dei territori delle attuali Aziende.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.