1.
A decorrere dalla data del subentro dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
b) i commi da 1 a 3 dell'
articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);