Art. 53
(Procedura di liquidazione)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione fissa i termini e le modalitā del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, delle competenze e delle funzioni giā in capo alla societā con riferimento alle attivitā affidate dall'Amministrazione regionale. A tal fine nell'ambito della Direzione č istituito un nuovo Servizio.
2. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale subentra nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attivitā affidate dall'Amministrazione regionale.
3. Il bilancio finale di liquidazione č presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ed č approvato dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio.