Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 44
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di cui all'articolo 43, comma 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
i commi 8, 8 bis, 8 ter e 9 dell'
articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
(Legge finanziaria 2001);
b)
i commi 13 e 14 dell'
articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
(Legge finanziaria 2003);
c)
la
legge regionale 23 maggio 2005, n. 12
(Norme in materia di diritto e opportunitą allo studio universitario);
d)
i commi 23, 24 e 25 dell'
articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge finanziaria 2006);
e)
i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'
articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007);
f)
il
comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007
);
g)
il
comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009);
h)
i commi 15 e 16 dell'
articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011);
i)
i commi 83, 84 e 90 dell'articolo 7 e il
comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007
).