Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 43
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
5. L'ARDISS č costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
10. L'ARDISS subentra nella titolaritā del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalitā, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012
2 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
3 Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
4 Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
5 Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
6 Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
7 Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
8 Con riferimento ai commi 5, 8, 9 e 10 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".