Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 43
 (Procedure di soppressione e norme transitorie)
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalitā, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
3 Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
4 Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
5 Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
6 Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
7 Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
9 Parole sostituite al comma 8 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
10 Parole sostituite al comma 9 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
11 Parole sostituite al comma 10 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020