Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 3
1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, è nominato un Commissario straordinario unico per le cinque ATER, incaricato di attuare il processo di riordino e di razionalizzazione, garantendo comunque il perseguimento senza interruzioni delle finalità di pubblico interesse attualmente in capo alle ATER.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i relativi Presidenti.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai relativi Presidenti delle ATER.
4. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale, è affidato a soggetti in possesso di qualifica dirigenziale ed equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o della Regione.
5. L'incarico di Commissario straordinario ha termine il 31 dicembre 2012 o anticipatamente con la nomina dei nuovi organi delle ATER da parte della Giunta regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.