Art. 25
(Accreditamento dell'offerta abitativa)
1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.
2.
Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 39, comma 2, L. R. 21/2014