Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 24
 (Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 21/2014
3 Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014