Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:

b)
i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) sono abrogati;

d)
al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché>> sono soppresse;

Note:
1 Numero 9) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 47, L.R. 18/2005.
2 Numero 10) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
3 Numero 11) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
4 Numero 12) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
5 Numero 13) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020