<<Art. 5
(Attività di monitoraggio e di studio)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.
2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, altresì:a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;
c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.>>;