Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 15
 (Procedura di liquidazione)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, č nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attivitā in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 č scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennitā di carica o compenso.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 138, lettera a), L. R. 27/2012
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 138, lettera b), L. R. 27/2012
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 138, lettera c), L. R. 27/2012