<<Articolo 3 bis
(Intestazione al demanio idrico regionale)
1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.>>.