Art. 52
(Scioglimento di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa)
1. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attività e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
2.
La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, ad impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) nomina di un solo liquidatore;
b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione commissariale;
d) salvaguardia dei livelli occupazionali.
Art. 53
(Procedura di liquidazione)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale. A tal fine nell'ambito della Direzione è istituito un nuovo Servizio.
2. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
3. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio.
Art. 55
(Norma finanziaria)
1. La Regione, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, con successivo provvedimento legislativo provvede alla quantificazione degli oneri di cui agli articoli 53 e 54 a carico del bilancio regionale e alla loro imputazione, nella misura massima delle risorse già stanziate a favore di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.