Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 17/08/2012 al 28/12/2012

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER
Art. 2
 (Principi per il riordino delle funzioni e delle attività)
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.