Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009, la parola <<
motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<
nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni>>.