Art. 55
(Norma finanziaria)
1. La Regione, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, con successivo provvedimento legislativo provvede alla quantificazione degli oneri di cui agli articoli 53 e 54 a carico del bilancio regionale e alla loro imputazione, nella misura massima delle risorse gią stanziate a favore di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, a carico dell'unitą di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.